(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 28 dicembre 1996) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la materia del diritto allo studio universitario (DSU), al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze degli studenti universitari. 2. La presente legge, in conformita' al principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 - di seguito, denominata "legge statale"-, tende a realizzare un sistema integrato di interventi al fine di: a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a quelli di accertata capacita' e privi o carenti di mezzi, ai piu' alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale; b) promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione di un sistema di opportunita' volte alla massima produttivita' della formazione universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro; c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunita' locale. 3. Le finalita' di cui alla presente legge sono perseguite in collaborazione con le Universita', gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.