(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Emilia-Romagna  n. 151 del 28 dicembre 1996)
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Con  la  presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la
materia del diritto allo  studio  universitario  (DSU),  al  fine  di
concorrere  all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e
della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la
predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente
alle esigenze degli studenti universitari.
  2. La presente legge, in  conformita'  al  principi  dettati  dalla
legge  2  dicembre  1991,  n.  390  -  di  seguito, denominata "legge
statale"-, tende a realizzare un sistema integrato di  interventi  al
fine di:
   a)   favorire   l'accesso   e  la  frequenza  dei  cittadini,  con
particolare riferimento a quelli di accertata  capacita'  e  privi  o
carenti di mezzi, ai piu' alti gradi dell'istruzione, della ricerca e
della preparazione professionale;
   b)  promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e
mercato  del  lavoro,  favorendo  la  creazione  di  un  sistema   di
opportunita'   volte  alla  massima  produttivita'  della  formazione
universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli  esiti
positivi,  alla  riduzione  dei  tempi  di  inserimento nel mondo del
lavoro;
   c) favorire una positiva integrazione fra popolazione  studentesca
e comunita' locale.
  3.  Le  finalita'  di  cui  alla  presente legge sono perseguite in
collaborazione con le  Universita',  gli  Enti  locali  e  gli  altri
soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare
attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere
un  pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e
dei servizi.